Il quadro normativo
L’art. 1, commi 344‐349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti. Le leggi finanziarie 2008 e 2009 hanno confermato e prorogato fino al 2010 tali detrazioni, che riguardano le seguenti tipologie di interventi:
• installazione di pannelli solari (massimo importo detraibile 60.000 euro);
• sostituzione di vecchie caldaie con nuove a condensazione (massimo importo detraibile 30.000);
Spese ammesse alla detrazione
- interventi impiantistici
- prestazioni professionali
Chi può fruire degli incentivi
Tutti contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Come viene concessa l'agevolazione
La normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori, il contribuente è tenuto a rispettare una serie di adempimenti:
Installazione di Pannelli Solari:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare), ossia: - garanzia di 5 anni sui bollitori e collettori solari - garanzia di 2 anni sui componenti elettrici o elettronici - certificazione secondo UNI12975
2) Scheda informativa sull'intervento realizzato (da compilare a video e da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori all'ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto
edifici".
Sostituzione di vecchie caldaie con caldaia a condensazione
1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare).
2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile: la qualificazione energetica va riprodotta a video e inviata all'ENEA. A questo proposito L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.
3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".
Sostituzione di vecchie caldaie con caldaia alimentata a biomassa
L'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c)utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato.
Ulteriori adempimenti
- effettuare il pagamento delle spese tramite bonificio bancario
- trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori la documentazione sopra citata (www.enea.it)
- conservare la documentazione
Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc.
La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del sito 0
ENEA,tranne pochissimi casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA nei quali casi è ancora ammessa la raccomandata postale.
Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.
E’ possibile scaricare la
certificazione del produttore rilasciata da Paradigma Italia, la quale attesta i requisiti tecnici dei prodotti Paradigma. Tutti gli allegati, i modelli di comunicazione e le informazioni complete sono scaricabili dal sito dell'
Enea e da quello dell’
Agenzia delle Entrate.