Servizio Assistenza Informazioni

per fornirti tutte le informazioni sulle disposizioni in merito all'emergenza coronavirus

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FAQ Emergenza Coronavirus

 

Assegno ordinario - causale “emergenza Covid-19” - esteso anche ai lavoratori dipendenti di datori iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti

Istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza: 300 milioni di euro per gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini

Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato

 

Abbiamo attivato un servizio di Assistenza e Supporto Informazioni in relazione alle disposizioni in vigore in questa situazione di emergenza da Coronavirus. 

Ti invitiamo a leggere la sezione FAQ che trovi sotto, in cui rispondiamo alle domande più frequenti che ci vengono poste.

Se non trovi risposta alla tua domanda, compila il form e ti risponderemo nel più breve tempo possibile.

 

CHIARIMENTI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARADIGMA

 

Paradigma Italia è aperta? 

L’azienda è aperta e operativa in modalità smart working. Stiamo lavorando da casa, con l’obiettivo di mantenere elevata l’operatività e nello stesso tempo rispettare quando previsto per contenere la diffusione del coronavirus. Per qualsiasi necessità, potete contattarci ai consueti numeri telefonici, con l’accortezza di selezionare l’interno corretto, ascoltando con attenzione le indicazioni del risponditore automatico. Potete anche scriverci un’e-mail, siamo reperibili. 

Le consegne di prodotti e pezzi di ricambio sono disponibili? 

Sì, il magazzino di Paradigma Italia è aperto e operativo ogni giorno dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 per organizzare le consegne e i ritiri di prodotti, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste e necessarie. 

Quali sono i tempi di attesa per poter ricevere i prodotti ordinati? 

I servizi di logistica e magazzino sono operativi per poter assicurare il più possibile il rispetto delle tempistiche di consegna, compatibilmente con la disponibilità dei prodotti a magazzino al momento dell’ordine e con le eventuali limitazioni di movimento sul territorio. 

 

 

L’assistenza post-vendita è attiva? 

Per problemi tecnici sui prodotti è attiva l’assistenza post-vendita. Qualora possibile, le problematiche saranno risolte telefonicamente con il supporto dei nostri tecnici. In casi di massima urgenza, sarà possibile pianificare un intervento di persona, ma esclusivamente nel tassativo rispetto delle condizioni di sicurezza che la delicata situazione ci impone. 

I referenti commerciali sono reperibili? 

La rete commerciale Paradigma è a vostra completa disposizione per informazioni e dettagli sui prodotti e servizi. Potete contattarli telefonicamente e via e-mail per le vostre richieste. Sarà nostra priorità organizzare un incontro di persona non appena sarà nuovamente possibile. 

 

 

 

Gli installatori e i centri assistenza possono continuare a lavorare?

 

Sì, installatori e centri assistenza rientrano tra quelle attività considerate essenziali per il Paese.

Il codice attività Ateco di riferimento è il 43.2 "installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni. 

Codici ATECO 

Per la classificazione delle imprese autorizzate a proseguire la propria attività, si verifichi il codice ATECO contenuto nella propria visura camerale. In caso di svolgimento di più attività e in presenza di più codici ATECO diversi, l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice presente nell’elenco delle attività autorizzate. Le altre dovranno essere sospese. 

Nel caso in cui la tabella delle attività indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie). 

Misure nazionali e regionali. 

Si ricorda che sono in vigore anche ordinanze Regionali adottate per fronteggiare l’emergenza e che possono prescrivere misure più rigorose rispetto a quelle adottate a livello nazionale. Tali ordinanze sono da ritenersi valide ed efficaci e pertanto da rispettare, purché non siano in contrasto con le misure adottate a livello nazionale. 

Per notizie in merito alla Lombardia clicca qui

Autorizzazioni per spostamento da e verso luoghi di lavoro. 

Per agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale, non è necessario che il datore di lavoro rilasci una dichiarazione in cui si attesti che l’azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa. I dipendenti in servizio potranno aggiungere nella propria autodichiarazione che l’impresa rientra tra le attività dell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. 

Per maggiori informazioni sul decreto clicca qui

Per visualizzare il documento FAQ realizzato da Confindustria clicca qui

 

 

CHIARIMENTI SUL DECRETO CURA ITALIA

 

Approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020  Il decreto agisce su quattro fronti: 1) misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; 2) sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 3) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 4) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio. 

Per informazioni complete si veda il sito del Sole24Ore

 

Quali sono le misure prese a sostegno delle famiglie e dei dipendenti?

 

Sospensione Mutui

Questo decreto prevede che possano presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo anche coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da coronavirus.

L’art. 54 del decreto prevede le seguenti nuove disposizioni a partire dal 17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, e per la durata di 9 mesi:

  • l’ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo
  • l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE per un periodo di 9 mesi
  • il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari. La richiesta va presentata dal mutuarono all’intermediario. (fonte Adiconsum)

Per informazioni più dettagliate contattare le proprie banche e istituti di credito.

Permessi 104 per assistere disabili 


Per i permessi 104 il beneficio è automatico e prevede la possibilità di incrementare da 3 a 12 i giorni complessivi per i mesi di marzo e di aprile a disposizione per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap. In sostanza il lavoratore potrà ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.  
> Bonus utilizzabile automaticamente già attivo per mese di marzo e aprile. 

Congedo parentale 


I lavoratori alle prese con la gestione dei figli fino a 12 anni rimasti a casa per la sospensione delle lezioni hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ad un periodo di congedo parentale per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa possono scegliere l'erogazione di un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting.  
>Il congedo parentale lo riconosce il datore di lavoro, ma sulle modalità operative sarà necessario attendere le istruzioni dell'Inps. 

Bonus per i professionisti senza Cassa 


Ai liberi professionisti titolari con partita Iva al 23 febbraio 2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.  
>Per ottenere i 600 euro il professionista o il collaboratore dovrà presentare domanda all'Inps. L'indennità è esentasse e sarà erogata dall'Inps secondo regole e modalità ancora da definire. 

Bonus per i professionisti con Cassa 


I professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad ordini o albi professionali potranno richiedere l'erogazione di un'indennità, definita “reddito di ultima istanza”.  
>Per le modalità e la successiva erogazione del bonus, per il quale il decreto legge stanzia complessivi 300 milioni, bisognerà attendere le regole che dovranno essere fissate dal ministero del Lavoro e da quello dell'Economia nei prossimi 30 giorni. 

 

 

Stagionali del turismo, agricoltori e autonomi 


All'indennità di 600 euro possono accedere anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, così come gli operai agricoli che nel 2019 hanno almeno 50 giornate pagate, nonché i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago - Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi), purché non siano in pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.  
>Anche per questi lavoratori sarà esclusa dal reddito, quindi esentasse, e sarà erogata dall'Inps su specifica richiesta. 

Extrabonus automatico per chi va al lavoro 


Ai lavoratori con redditi fino a 40mila euro che in questi giorni di serrata obbligata continuano da andare sul posto di lavoro o in ufficio, il datore di lavoro dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile o a conguaglio un bonus aggiuntivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati). 
>In questo caso l'erogazione è automatica. 

L'affitto di botteghe e negozi 


Il decreto riconosce un credito d'imposta del 60% del canone di affitto del mese di marzo 2020 della bottega o del negozio dove artigiani e commercianti svolgono la loro attività.  
Il beneficio fiscale non è riconosciuto a tutte quelle attività che sono rimaste aperte nei giorni di contenimento del contagio ed elencate nel Dpcm dell'11 marzo 2020.  
>Il credito d'imposta sarà spendibile in compensazione e dunque di fatto è un bonus automatico o al massimo rinviato a maggio, quando questi contribuenti torneranno a versare, imposte e contributi. 

Credito d'imposta per sanificazione 


Nessun automatismo, invece, per il credito d'imposta a chi sanifica ambienti di lavoro e attrezzature. Artigiani, commercianti e professionisti, che attiveranno procedure di sanificazione per contenere il contagio da Covid-19, per il periodo d'imposta 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per l'anno 2020.  
>Per ottenere il credito bisognerà attendere regole e istruzioni che dovranno essere fissate dal ministero dello Sviluppo economico e dall'economia. Il riferimento all'anno d'imposta 2020 lascia intendere che il credito sarà spendibile con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021. 

Fonte IlSole24Ore

 

Quali sono le disposizioni in materia fiscale?

 

Sospensione, senza limiti di fatturato,

per i settori più colpiti, gli  Adempimenti Fiscali obbligatori con riferimento ai Versamenti di Aprile e Maggio, a cominciare dall'F24 in scadenza giovedì prossimo 16/04/20 (e la successiva del 16/05/20) si tenga presente che alcune tipologie di contribuenti sono in regime di proroga fino al 31/05/2020 a prescindere da questo nuovo decreto (si tratta di imprese turistico-ricettive, bar e ristoranti, etc) Si veda l'elenco completo al questo link 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributiviDifferimento scadenze

per tutti gli altri operatori economici ai quali non si applica la sospensione, opererà una proroga dei versamenti con limitazioni in base alla dimensione dei fatturati e alla SEVERITA' DELLA CRISI subita per effetto del Covid-19. In pratica occorrerà andare a misurare il calo del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019:

  • se il calo è superiore al 33% si ha diritto alla proroga
  • diversamente bisogna versare alle scadenze naturali

La proroga, in ogni caso, NON riguarda tutte le tipologie di imposte e contributi, ma SOLAMENTE alcune macro-categorie, lasciando inalterate numerose altre minori scadenze di pagamento.
Si vedano tutti i dettagli a questo link

 

Disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti,

con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile 

Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione,

di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate 

Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali,

per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi 

Premi ai lavoratori:

ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40mila euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (NON in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati) 

 

 

Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro:

per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo 

Donazioni Covid-19:

la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 della legge 133/99 viene estesa; viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30mila euro 

Affitti commerciali:

a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 

Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone,

per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020 

Disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea,

con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela 

Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti

dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale 

Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa 

 

Quali sono le disposizioni in materia di lavoro?

 

Blocco dei licenziamenti per due mesi,

indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta il licenziamento disciplinare

La cassa integrazione in deroga

viene estesa in tutto territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di ogni settore produttivo. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, hanno a disposizione la nuova causale “Covid-19” per massimo 9 settimane. La possibilità è estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria

 

 

Assegno ordinario - causale “emergenza Covid-19”

- esteso anche ai lavoratori dipendenti di datori iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti

Istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza:

300 milioni di euro per gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini

Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena

o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato

 

 

Quali sono le disposizioni per le imprese?

 

 

Moratoria dei finanziamenti

a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza)

Potenziamento del fondo centrale di garanzia

per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:

● la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso

● l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario

● l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus

● la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia

 

 

● eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate

● la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari

● la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia

● la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento

● la sospensione dei termini operativi del fondo;

Fonte: Il sole24ore

 

Se in questa sezione non hai trovato le risposte ai tuoi dubbi, non esitare a contattarci. Siamo pronti a darti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

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