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Obbligo rinnovabili per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti.

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Cosa prevede il Decreto Rinnovabili?

Il Decreto rinnovabili (DLGS 28/2011) prevede dal 2018 l’obbligo di coprire con le fonti rinnovabili il 50% dei consumi degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. 
Questo significa che gli impianti di produzione di energia termica per gli edifici realizzati o ristrutturati con titoli abilitativi presentati dal 1° gennaio 2018 devono garantire che il 50% dei consumi previsti per acqua calda sanitaria e il 50% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento siano coperti da fonti rinnovabili. 
L’obbligo del 50% NON può essere assolto tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica, anche se questa a sua volta alimenta dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017 l’obbligo rinnovabili rimane il 35% dei consumi degli impianti termici. 

Quando la norma fa eccezione?

Nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile rispettare la normativa, viene comunque richiesto di ottenere un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessa, reso obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005.
Nei centri storici, l’obbligo si riduce del 50% o non si applica qualora l’introduzione delle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il valore storico e artistico dell’edificio.
In entrambi i casi sopra citati è richiesta una certificazione del progettista a dimostrazione dell’impossibilità di installare impianti a fonte rinnovabile.
Negli edifici pubblici, invece, l’obbligo è incrementato del 10%.